Il 3 giugno 2026 è una data che non sentirai citare in televisione, ma che riguarda chiunque stia pianificando lavori su un impianto termico o una ristrutturazione energetica.
Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, conosciuto come Decreto Requisiti Minimi, aggiorna le norme minime di prestazione energetica per gli edifici italiani: cambia il modo in cui si calcola l’efficienza stagionale delle pompe di calore (SCOP), introduce obblighi di automazione per certi edifici, aggiorna le metodologie per le certificazioni APE e chiude definitivamente il regime transitorio ereditato dal vecchio DM del 2015.
Se hai un preventivo aperto, un titolo abilitativo da richiedere o un impianto da rinnovare, questa guida ti serve adesso.
In questo articolo spieghiamo in modo chiaro:
- Cos’è il Decreto Requisiti Minimi e perché aggiorna le regole
- Le tre novità principali che entrano in vigore il 3 giugno
- Chi è coinvolto e chi può stare tranquillo
- Scarica gratis: “I 5 errori del condizionatore”
- Fine del regime transitorio: cosa significa per i permessi in corso
- APE aggiornata: cosa cambia per chi compra, vende o affitta
- In sintesi: le tre cose da ricordare sul Decreto Requisiti Minimi 2026
- Richiedi un sopralluogo specifico
- Domande Frequenti

Cos’è il Decreto Requisiti Minimi e perché aggiorna le regole
Il Decreto Requisiti Minimi è il decreto ministeriale italiano che stabilisce le prestazioni energetiche minime che un edificio (o un impianto) deve garantire per ottenere il via libera alle pratiche edilizie, aggiornare la certificazione energetica e rispettare gli standard europei vigenti.
La versione precedente risaliva al 26 giugno 2015: era stata pensata per recepire la Direttiva Europea 2010/31/UE sull’efficienza energetica degli edifici, e in undici anni il contesto era cambiato radicalmente.
La nuova Direttiva EPBD 2024/1275/UE ha alzato l’asticella su efficienza, automazione e metodi di calcolo, e il DM 28/10/2025 è la traduzione italiana di quelle richieste.
In concreto: chiunque presenti una SCIA o richieda un permesso edilizio dopo il 3 giugno 2026 deve rispettare le nuove prescrizioni, non quelle del 2015.
Il regime transitorio che permetteva di usare i vecchi metodi di calcolo si chiude quella notte.
Le tre novità principali che entrano in vigore il 3 giugno
Il decreto tocca diversi aspetti della normativa energetica, ma tre cambiamenti hanno un impatto diretto su chi installa, manutiene o certifica impianti HVAC.
1. L’obbligo BACS per gli edifici non residenziali
BACS è l’acronimo di Building Automation and Control Systems: in parole semplici, sono i sistemi che gestiscono e monitorano in modo automatico il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e l’illuminazione di un edificio, esattamente come un direttore d’orchestra che coordina ogni strumento affinché non suoni fuori tempo e non sprechi energia.
Il DM 28/10/2025 introduce l’obbligo di dotare di automazione certificata classe B (secondo la norma EN 15232-1) gli edifici non residenziali con impianti HVAC di potenza superiore a 290 kW, sia nelle nuove costruzioni sia nelle riqualificazioni significative.
Chi è coinvolto concretamente: capannoni industriali, palestre, uffici, strutture sanitarie, alberghi, strutture ricettive con potenza complessiva HVAC sopra quella soglia.
Per la stragrande maggioranza delle abitazioni private il vincolo non si applica direttamente — ma se state ristrutturando un condominio di grandi dimensioni o una struttura ricettiva, conviene verificare la soglia con il vostro progettista prima di procedere.
2. Il nuovo metodo di calcolo SCOP per le pompe di calore
Lo SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) è il numero che misura quanto è efficiente una pompa di calore nell’arco dell’intera stagione di riscaldamento, non in un momento puntuale. Pensatelo come la media annuale dei consumi di un’auto invece che il consumo rilevato in autostrada a velocità costante: il secondo è sempre più lusinghiero, ma non riflette l’uso reale.
Il DM 28/10/2025 aggiorna la metodologia di calcolo dello SCOP stagionale (ηs) delle pompe di calore nella determinazione dell’indice di prestazione energetica degli edifici.
In pratica: lo stesso impianto, con il vecchio metodo di calcolo, poteva risultare conforme a una certa classe energetica che con il nuovo metodo potrebbe cambiare, in positivo o in negativo a seconda del modello e delle condizioni di installazione.
Per chi installa: i produttori stanno aggiornando le schede tecniche con i valori SCOP secondo la nuova metodologia. Se avete in cantiere l’installazione di una pompa di calore, verificate che la documentazione tecnica riporti i dati aggiornati, altrimenti la certificazione APE potrebbe risultare non conforme.
Chi è coinvolto e chi può stare tranquillo
Questa è la domanda che ha più senso farsi prima di fare qualsiasi altra cosa.
Sei coinvolto dal 3 giugno se:
- Stai per richiedere o hai pronto un titolo abilitativo (permesso edilizio, SCIA) per lavori che includono impianti energetici
- Stai per commissionare una nuova APE per un immobile che vendi, affitti o ristrutturi
- Gestisci o stai costruendo un edificio non residenziale con impianti HVAC sopra 290 kW
- Stai pianificando una ristrutturazione importante che prevede l’aggiornamento dell’impianto termico
Non sei direttamente coinvolto se:
- Hai già presentato il titolo abilitativo prima del 3 giugno (vale il vecchio regime, le pratiche in corso non vengono travolte retroattivamente)
- Stai facendo manutenzione ordinaria sull’impianto esistente (revisione caldaia, pulizia filtri, ricarica gas): queste operazioni non richiedono nuove APE o permessi edilizi
- Hai un’abitazione privata senza piani di ristrutturazione nei prossimi mesi
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Fine del regime transitorio: cosa significa per i permessi in corso
Il DM 28/10/2025 ha concesso un periodo di transizione dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fino al 3 giugno 2026, durante il quale coesistevano il vecchio sistema di calcolo (DM 2015) e il nuovo. Da quella data il vecchio sistema non è più valido per le pratiche nuove.
Questo ha un’implicazione pratica immediata per chi ha un progetto in fase di sviluppo: se avete iniziato una pratica con un tecnico e non avete ancora presentato il titolo abilitativo, ci sono due strade possibili.
La prima è accelerare la presentazione entro il 2 giugno, con la documentazione basata sui calcoli 2015.
La seconda è aggiornare i documenti con i nuovi metodi di calcolo, cosa che richiede qualche giorno di lavoro al progettista.
La cosa intelligente da fare adesso, se avete un progetto in corso, è porre al vostro tecnico questa domanda diretta: “La nostra documentazione è già allineata al DM 28 ottobre 2025?” Se la risposta è un’esitazione, avete già la vostra risposta.
APE aggiornata: cosa cambia per chi compra, vende o affitta
L’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che certifica la classe energetica di un immobile. Dal 3 giugno, le APE nuove devono essere redatte con le metodologie aggiornate dal DM 28/10/2025.
Le APE già rilasciate rimangono valide per la loro durata ordinaria (10 anni dalla data di rilascio), quindi non è necessario aggiornare spontaneamente la certificazione del proprio appartamento solo perché è arrivato giugno 2026.
La nuova metodologia si applica alle APE commissionate ex novo e ai casi in cui la normativa impone il rinnovo — compravendita, nuova locazione, ristrutturazione significativa.
Una cosa concreta per chi ha installato una pompa di calore negli ultimi anni: il nuovo calcolo dello SCOP può influenzare la classe energetica risultante nell’APE.
Se state pianificando una compravendita a breve termine, vale la pena chiedere a un certificatore aggiornato come si posiziona il vostro impianto con il nuovo metodo prima di avviare la trattativa.
In sintesi: le tre cose da ricordare sul Decreto Requisiti Minimi 2026
Dal 3 giugno 2026 il DM 28/10/2025 introduce:
- l’obbligo BACS classe B per edifici non residenziali con impianti HVAC sopra 290 kW;
- un nuovo metodo di calcolo SCOP per le pompe di calore nelle certificazioni APE;
- la chiusura del regime transitorio del vecchio DM 2015.
Chi presenta pratiche edilizie dopo quella data deve usare i nuovi metodi.
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FAQ — Domande frequenti sul Decreto Requisiti Minimi 2026
Il decreto riguarda anche le caldaie a condensazione?
Sì, indirettamente. Il decreto aggiorna le metodologie di calcolo dell’efficienza degli impianti termici in generale, incluse le caldaie a condensazione. Cambia il modo in cui l’efficienza viene dichiarata nell’APE, non i requisiti del prodotto in sé (che dipendono dalla normativa europea sui prodotti: Reg. UE 2016/2281 e ErP).
Devo fare una nuova APE se ho già installato una pompa di calore?
Non automaticamente. La nuova APE è obbligatoria in caso di compravendita, locazione, ristrutturazione significativa o aggiornamento volontario. Se non hai nessuna di queste situazioni in programma, l’APE esistente rimane valida fino alla scadenza ordinaria (10 anni).
I BACS sono obbligatori anche per le abitazioni private?
No. L’obbligo del DM 28/10/2025 riguarda gli edifici non residenziali con impianti HVAC sopra 290 kW. Per le abitazioni private non c’è obbligo di legge. I sistemi di gestione intelligente dell’impianto (termostati connessi, pompe di calore con controllo remoto) possono comunque migliorare efficienza e comfort in modo significativo anche nelle case.
Cosa succede se presento una pratica edilizia dopo il 3 giugno con i vecchi calcoli?
La pratica rischia di essere sospesa dallo sportello edilizio del Comune con richiesta di integrazione documentale. Significa ritardi nella cantierizzazione e costi aggiuntivi per il rifacimento della parte di progettazione energetica. È un problema che si evita completamente aggiornando la documentazione in anticipo.
Dove trovo il testo ufficiale del DM 28/10/2025?
Il testo ufficiale è disponibile su Normattiva.it cercando “decreto ministeriale 28 ottobre 2025”. Una sintesi tecnica operativa è disponibile su ediltecnico.it (fonte da cui è tratta l’analisi di questo articolo). Per le parti normative rilevanti alla propria situazione specifica, il consiglio è sempre di confrontarsi con un tecnico abilitato.
